Oggetto: Permessi e congedi per Handicap in situazione di gravità
L'INPS con circolare n.138 del 10/07/2001, ha modificato in senso favorevole le disposizioni, precedentemente impartite con circolare n.133/2000 e da noi divulgate su "Il Dialogo" n.42 del novembre 2000, in tema di permessi e congedi (Legge 53/2000 e modifica Art. 33 Legge 104/92 e DL 6 Marzo 2001 n.151).
Figli maggiorenni handicappati in situazione di gravità conviventi
In questo caso i permessi (3 giorni al mese) al genitore lavoratore (naturale o adottivo) aspettano anche nel caso in cui l'altro genitore non ne abbia diritto (es. casalinga, disoccupato ecc.) e senza che ricorrano i requisiti di "continuatività ed esclusività" dell'assistenza precedentemente previsti. Queste nuove condizioni valgono non solo per i permessi lavorativi, ma anche per il noto congedo retribuito di 2 anni introdotto dalla Legge 388/2000 a favore dei genitori che abbiano a loro carico una persona in possesso del certificato di Handicap in situazione di gravità da almeno 5 anni.
Figli maggiorenni handicappati in situazione di gravità non conviventi
Restano in vigore le norme precedenti (circolare 133/2000) ed in particolare è necessario il requisito di "continuatività ed esclusività" dell'assistenza (vedi "Il Dialogo" n. 42 del Novembre 2000)
Affidatari di persone con handicap
L'INPS, riprendendo le indicazioni in proposito del Testo Unico, precisa che agli affidatari sono riconosciuti gli stessi diritti dei genitori naturali ed adottivi. Potranno quindi beneficiare sia dei permessi lavorativi previsti dalla Legge 104/92 sia del congedo retribuito di 2 anni previsto dalla Legge 338/2000 tenendo conto, ovviamente, dei requisiti previsti nelle varie casistiche.
Decorrenza della certificazione di handicap in situazione di gravità
Come noto, per accedere al congedo retribuito di 2 anni è necessario che l'handicap in situazione di gravità sia stato accertato da almeno 5 anni dalla commissione della competente ASL. In linea generale il riconoscimento decorre dalla data di rilascio del relativo attestato, salvo il caso in cui la stessa Commissione indichi nell'attestato una diversa decorrenza. L'INPS pone in merito un limite preciso affermando che la Commissione può indicare nella Certificazione la decorrenza nella data della domanda e non date antecedenti (es. data di nascita).
COMUNICATO DI AGGIORNAMENTO LEGALE
Oggetto: Handicap e lavoro subordinato. Benefici a favore delle persone handicappate: art. 19 e 20 della Legge 8 marzo 2000, n. 53, che modificano l'art. 33 della Legge n. 104/1992.
La Legge n. 53 dell'8 marzo 2000 ? intervenuta a modificare l'art. 33 della Legge n. 104/1992, in tema di benefici a favore delle persone handicappate gravi in ambito di rapporto di lavoro dipendente, pubblico o privato. Inoltre l'I.N.P.S., di recente, ha adottato una propria circolare (n. 133 del 17.7.2000) recante istruzioni sull'applicazione della nuova Legge, circolare applicabile ai lavoratori beneficiari assicurati INPS. Prima di vedere le modifiche introdotte dalla Legge n. 53 e le istruzioni emanate dall'INPS, è utile ricapitolare il regime delle agevolazioni di cui alla Legge n. 104/1992.
Regime delle agevolazioni di cui alla Legge n. 104/1992
1. Handicap grave.
La condizione fondamentale per la fruizione delle agevolazioni è che la persona handicappata che necessita di assistenza versi in situazione di gravità, secondo quanto previsto dall'art. 3, c.3 della stessa legge 104/1992, che individua nel seguente modo detta situazione: "Qualora la minorazione, singola o plurima, abbia ridotto l'autonomia personale, correlata all'età, in modo da rendere necessario un intervento assistenziale permanente, continuativo e globale nella sfera individuale o in quella relazionale, la situazione assume connotazione di gravità". L'accertamento della situazione di gravità è fatto dalle commissioni mediche A.S.L. di cui alla legge n. 259/1990, come integrate ai sensi della 104 stessa.
2. Permessi per lavoratore handicappato grave maggiorenne (art. 33, comma 1 e 2, legge n. 104/1992).
La persona handicappata maggiorenne in situazione di gravità che lavora può fruire dei permessi di 2 ore giornaliere o (in alternativa) dei permessi di tre giorni mensili.
3. Permessi per l'assistenza del figlio minore di et? inferiore ai tre anni (art. 33, comma 1e2, legge n. 104/1992
La lavoratrice madre, o in alternativa, il lavoratore padre, anche adottivi, che assistono un figlio minore con handicap grave hanno diritto al prolungamento fino al terzo anno di vita dell'astensione facoltativa del lavoro (di cui all'art. 7 della legge n. 1204/1971). In alternativa al prolungamento dell'astensione facoltativa, hanno diritto a due ore di permesso giornaliero retribuito, sempre fino ai tre anni del bambino. Nella formulazione originaria della legge n. 104, il diritto della madre era subordinato alla condizione che il padre svolgesse un'attività lavorativa dipendente o autonoma o fosse materialmente impedito all'assistenza. Lo stesso valeva reciprocamente per il diritto del padre.
4. Permessi per l'assistenza del figlio di età superiore ai tre anni (art. 33, comma 3, legge n. 104/1992
Successivamente al compimento del terzo anno di vita del bambino, i genitori (alternativamente), hanno diritto a tre giorni di permesso mensile, fruibili anche in maniera continuativa. Il permesso spetta anche dopo il raggiungimento della maggiore età del figlio (ved. Parere Consiglio di Stato n. 1611 del 17.11.1992): tuttavia nella formulazione originaria della legge n. 104 (così come interpretata dalla circolare INPS n. 80 del 24.3.1995) i genitori potevano usufruire dei permessi per l'assistenza del figlio maggiorenne solo se con lui conviventi. Nella formulazione originaria della legge n. 104, il genitore poteva usufruire dei permessi a condizione che il coniuge fosse lavoratore ovvero fosse materialmente impossibilitato all'assistenza.
5. Permessi per l'assistenza di parente o affine (art. 33, comma 3, legge n. 104/1992)
I tre giorni di permesso mensile spettano altresì a colui che assiste con continuità una persona con handicap grave, parente o affine entro il terzo grado. Nella formulazione originaria della legge n. 104 si richiedeva il requisito della convivenza. Il diritto dei parenti e affini è subordinato alla condizione che non vi siano né padre, né madre della persona handicappata, o che, se vi sono, siano impossibilitati ad assistere il bisognoso e non vi sia altro familiare non lavoratore in condizioni di prestare assistenza.
6. Scelta della sede e trasferimenti (art. 33, commi 5 e 6, legge n. 104/1992)
La persona handicappata maggiorenne, ovvero il genitore o il familiare (che assista con continuità un parente o un affine entro ilo 3° grado handicappato grave) ha diritto di scegliere, ove possibile, la sede di lavoro più vicina al proprio domicilio e non può essere trasferito in altra sede senza il suo consenso. Nel caso di genitore o familiare, l'originaria formulazione della legge n. 104 richiedeva il requisito della convivenza con l'handicappato.
LEGGE N. 53/2000: MODIFICHE ALLA LEGGE N. 104/1992
Andiamo ora a vedere come la nuova legge ha integrato il regime precedente (nonché i chiarimenti specifici per gli assicurati INPS)
7. In tema permessi per gli handicappati maggiorenni
La legge n. 53 inserisce al c. 6 della legge n. 104 la parola "alternativamente"; tuttavia in ciò non innova, bensì conferma il criterio interpretativo dominante, secondo cui la persona handicappata che lavora può beneficiare, alternativamente, o di permessi "ad ore" o di permessi "a giorni".
Chiarimento INPS
In ordine alle modalità di fruizione dei permessi, tuttavia, interviene un importante chiarimento dell'INPS. Mentre si ribadisce, in linea generale, che il tipo di permesso richiesto (a giorni o ad ore) può essere senz'altro cambiato da un mese all'altro previa semplice modifica della domanda a suo tempo avanzata, e non, in linea di massima, nell'ambito del singolo mese di calendario, si precisa che la variazione può essere eccezionalmente consentita anche nell'ambito di ciascun mese nel caso in cui sopraggiungano esigenze improvvise, non prevedibili all'atto della richiesta di permessi, esigenze che, peraltro, devono essere opportunamente documentate dal lavoratore. In tal caso, la modifica dei permessi va effettuata adottando i criteri rilevabili dagli esempi seguenti. Si supponga che il lavoratore, con orario giornaliero lavorativo di 8 ore per 5 giorni la settimana, abbia già beneficiato, in un determinato mese, di riposi orari per 20 ore, e che successivamente documenti la necessità di utilizzare i giorni in luogo dei restanti permessi orari. Le 20 ore fruite dovranno essere convertite in giorni, con eventuale arrotondamento all'unità inferiore se la frazione di giorno è pari o inferiore allo 0,50 ovvero all'unità superiore se la frazione supera lo 0,50. Nell'esempio, quindi si ha: 20 ore: 8=2,50 giorni (e cioè 2 gg. arrotondati). Il lavoratore ha fruito di ore corrispondenti a 2 gg. e quindi può chiedere 1 giorno di permesso senza diritto ad ulteriori permessi orari nel mese. Se, invece, avesse già fruito di 21 ore (equivalenti a 2,62 gg. = 3 gg. arrotondati) non potrebbe più fruire neppure di 1 giorno di permesso, sempre relativamente a quel mese. Analogo calcolo va effettuato nel caso inverso, se si tratta, cioè di convertire i giorni in ore. Se ad esempio, lo stesso lavoratore ha utilizzato 2 giorni di permesso, potrà fruire, in quel determinato mese, di 8 ore di riposo, in luogo del giorno di permesso che non intende più utilizzare.
8. In tema di permessi per l'assistenza del figlio minore.
L'art. 20 della legge n. 53 recita che le agevolazioni di cui alla legge 104 si applicano anche "qualora l'altro genitore non ne abbia diritto". Tale inciso, è stato chiarito, si applica esclusivamente in riferimento ai figli handicappati minorenni. In virtù di tale modifica è ora possibile per il genitore lavoratore fruire del prolungamento dell'astensione facoltativa o dei riposi orari fino ai tre anni di età del bambino nonché dei giorni di permesso mensili dopo i 3 anni e fino ai 18, anche qualora l'altro genitore non abbia diritto a tali benefici (perchè , ad esempio, è casalingo/a, non svolge attività lavorativa, è lavoratore autonomo ecc.). Non si richiede che il genitore presti l'assistenza in forma continuativa ed esclusiva; si conferma in ciò il regime anteriore che non richiedeva la convivenza del genitore con il minore handicappato.
Chiarimenti per gli assicurati INPS
I giorni di permesso possono essere usufruiti dai genitori (di figli minorenni) alternativamente, ma il numero massimo mensile (3 gg.) può essere ripartito tra i genitori stessi anche con assenze contestuali dal rispettivo lavoro (ad esempio, madre 2 gg., padre 1 giorno, anche coincidente con uno dei due giorni della madre). L'alternativa in sostanza, si intende riferita solo al numero complessivo dei giorni di riposo fruibili nel mese (tre). L'INPS, infine, precisa che, per quanto riguarda le due ore di permesso (fruibili fino al terzo anno di vita del minore handicappato grave), la loro fruizione è compatibile con quella dei riposi per allattamento (consistenti in due ore al giorno, fino al primo anno di vita).
9. In tema di permessi per genitori di figli handicappati maggiorenni e per familiari di persone handicappate.
La legge n. 53 ha innovato eliminando, ai fini della funzione dei permessi, il requisito della convivenza con l'handicappato da assistere per il genitore di figlio handicappato maggiorenne o per il familiare di persona handicappata (ferma restando la condizione di non ricovero dell'handicappato). Si richiede tuttavia che l'assistenza da prestare all'handicappato sia continua ed esclusiva. Dunque i genitori e i familiari lavoratori di persone handicappate possono fruire dei giorni di permesso mensili anche se il portatore di handicap non è convivente a condizione che l'assistenza sia continua ed esclusiva, requisiti che devono sussistere contemporaneamente. Si rammenta che i genitori qui presi in considerazione sono quelli di figli maggiorenni.
Chiarimento INPS
L'INPS precisa che: - la "continuità" dell'assistenza consiste nell'effettiva assistenza del soggetto handicappato, per le sue necessità quotidiane, da parte del lavoratore, genitore o parente del soggetto stesso, per il quale vengono richiesti i giorni di permesso. Pertanto la continuità di assistenza non è individuabile nei casi di oggettiva lontananza dalle abitazioni, lontananza da considerare non necessariamente in senso spaziale, ma anche soltanto semplicemente temporale. - la "esclusività" dell'assistenza va intesa nel senso che il lavoratore richiedente i permessi deve essere l'unico soggetto che presta assistenza alla persona handicappata: non sussiste esclusività quando il soggetto handicappato (non convivente con il lavoratore richiedente) risulta convivere, a sua volta, in un nucleo familiare in cui sono presenti lavoratori che beneficiano dei permessi per questo stesso handicappato, ovvero soggetti non lavoratori in grado di assisterlo. Se il lavoratore richiedente i permessi è convivente con la persona handicappata continua ad essere implicito - anche tenendo conto dei criteri enunciati dal Consiglio di Stato con parere n. 784/95 - che ai fini della concessione dei permessi non debbano essere presenti nella famiglia altri soggetti che possano fornire assistenza. In merito all'impossibilità di assistenza da parte del familiare non lavoratore, l'INPS, oltre ai motivi obbiettivamente rilevanti già precedentemente indicati (grave malattia; presenza in famiglia di più di tre minorenni; presenza in famiglia di un bambino di età inferiore ai sei anni; necessità di assistenza anche in ore notturne e anche da parte del lavoratore), elenca una serie di ulteriori motivi di impossibilità di assistenza da parte di soggetti non lavoratori conviventi con il soggetto handicappato, in presenza dei quali, quindi, al lavoratore (genitore o parente o affine entro il 3° grado, convivente o meno con l'handicappato) possono essere riconosciuti i permessi, senza necessità di valutazioni medico-legali: - riconoscimento da parte dell'INPS o di altri Enti pubblici, di pensioni che presuppongano, di per sè, un'incapacità al lavoro pari al 100% (quali le pensioni di inabilità o analoghe provvidenze in qualsiasi modo denominate); - riconoscimento da parte dell'INPS o di altri Enti pubblici, di pensioni o di analoghe provvidenze in qualsiasi modo denominate (quali le pensioni di invalidità civile, gli assegni di invalidità INPS, le rendite INAIL, e simili), che individuano, direttamente o indirettamente, un'infermità superiore ai 2/3; - età inferiore ai 18 anni (anche nel caso in cui il familiare non sia studente); - età superiore ai 70 anni, in presenza di una qualsiasi invalidità comunque riconosciuta; per invalidi di età inferiore ai 70 anni, possono essere applicati i criteri di cui al capoverso successivo. Altri motivi di carattere sanitario, debitamente documentati, dal familiare non lavoratore, come ad esempio le infermità temporanee che non diano luogo a ricovero ospedaliero, dovranno essere valutati dal medico di Sede al fine di stabilire se e per quale periodo, in relazione alla natura dell'handicap del disabile nonché al tipo di affezione del familiare non lavoratore, sussista un'impossibilità, per quest'ultimo, di prestare assistenza. Inoltre un ulteriore motivo di impedimento all'assistenza da parte del familiare non lavoratore convivente con la persona handicappata può essere quello determinato dalla mancanza di patente di guida del non lavoratore; motivo valido, peraltro, solo se il lavoratore documenta la necessità di trasportare, nei giorni richiesti, il figlio o parente handicappato per visite mediche, terapie specifiche e simili e dichiara l'impossibilità di far trasportare la persona handicappata da altri soggetti conviventi non lavoratori, in quanto sprovvisti di patente di guida.
10. In tema di scelta della sede di trasferimenti (ved. Par.6)
La legge n. 53 (art. 20) ha eliminato il requisito della convivenza per il genitore o il familiare che intenda usufruire delle agevolazioni in questione.
11. decorrenza dell'inizio dei benefici in casi particolari
Chiarimento INPS
L'INPS precisa che indennità per le agevolazioni di cui ai commi 1, 2 e 3 dell'art. 33 della legge 104/92, possono essere riconosciute, sempre che vi sia stata effettiva astensione dal lavoro, a partire da una data diversa da quella di rilascio dell'attestato (o certificato o verbale) relativo alo riconoscimento dell'handicap grave da parte della speciale Commissione medica A.S.L. , non solo qualora nello stesso sia espressamente indicata una validità decorrente da data anteriore a quella del riconoscimento dell'handicap grave, ma in tutti i casi in cui la formulazione della diagnosi da parte della Commissione sia tale (ad esempio quando è presente il riferimento ad un'eziologia prenatale) da far considerare l'handicap grave senza dubbio esistente da data anteriore a quella di presentazione alle A.S.L. della domanda di riconoscimento (non anteriore comunque a quella di presentazione all'INPS e al datore di lavoro della relativa domanda.
12. Contributi figurativi
La legge n. 53 (ved. Art. 19, lett. A) precisa che i tre giorni di permesso mensili (di cui al 3° c., art. 33, legge n. 104) sono coperti da contribuzione figurativa (sono quindi conteggiati ai fini pensionistici). I permessi di due ore giornaliere (di cui al 2° c., art. 33 legge 104) risultano ora coperti da contribuzione figurativa, riscattabili, oppure possono formare oggetto di versamenti volontari (vedi art. 10 legge n. 1204/1971 modificate dalla legge n. 53). Si attendono sul punto ulteriori precisazioni.
SERVIZIO LEGALE Roberto Tiezzi - Daniela Piglia Tel. 026570425
LA NUOVA LEGGE SUL COLLOCAMENTO OBBLIGATORIO DEI DISABILI IL RUOLO DELLA REGIONE - IL RUOLO DELLA PROVINCIA
L'art.6 della nuova legge 12 Marzo 1999 n° 68 disciplina, i Servizi per l'inserimento lavorativo dei disabili e modifica ed integra il Decreto legislativo del 23 Dicembre 1997 n° 469. Con tale Decreto erano stati conferiti alle Regioni e agli Enti Locali funzioni e compiti, in materia di mercato del lavoro, in attuazione alla Delega del Governo per la Riforma della Pubblica Amministrazione e per la semplificazione amministrativa.
Le funzioni e i compiti conferiti alle Regioni sono relativi a:
1. Fondo Regionale per l'occupazione dei disabili, che eroga contributi, anche in aggiunta a quanto stabilito dal Fondo Nazionale disabili, agli Enti che svolgono attività di sostegno e integrazione lavorativa come nel caso delle convenzioni, interventi per apprestare le tecnologie di telelavoro o per la rimozione di barriere architettoniche e tutte le altre misure di politiche attive al lavoro.
2. Istituzione e regolamento dei centri per l'Impiego che dovranno occuparsi del collocamento dei disabili al posto delle Direzioni Provinciali del Lavoro.
3. Attività di riqualificazione e formazione professionale necessarie per l'inserimento mirato dei disabili, con oneri a proprio carico, potendo affidare l'esecuzione anche all'azienda che effettua l'assunzione e alle Associazioni nazionali di categoria, agli Enti, alle Istituzioni, alle Cooperative sociali e alle Associazioni di volontariato.
4. Definizione delle modalità di valutazione degli elementi che concorrono alla formazione della graduatoria dei disabili disoccupati, elenco e graduatoria che saranno tenuti e formulati dai Centri per l'Impiego.
5. Definizione delle forme di controllo da parte della stessa Regione e Provincia riguardo all'evasione della Legge.
Con apposita Legge Regionale e con riferimento agli organismi previsti dalla Legge 68 ed individuati dalle Regioni, le Province, in accordo con i servizi sociali, sanitari e formativi del territorio, provvedono a:
1. Programmare, attuare, verificare gli interventi volti a favorire l'inserimento dei disabili tutelati dalla Legge.
2. All'avviamento lavorativo dei disabili.
3. Alla tenuta delle liste relative al collocamento obbligatorio.
4. Al rilascio delle autorizzazioni.
5. Al rilascio degli esoneri.
6. Alle autorizzazioni per le compensazioni territoriali.
7. Alla stipula delle convenzioni.
8. All'attuazione del collocamento mirato.
Va sottolineata la centralità ed importanza del ruolo assegnato alla Provincia - nell'ambito del decentramento attuato dalle nuove leggi - in relazione al servizio del collocamento obbligatorio.
L'articolo 6 del Decreto Legislativo 59/97 - che disciplina l'istituzione nelle Province di un'unica Commissione per le Politiche del Lavoro - trasferisce alle Province, oltre ad altre funzioni e competenze, quelle relative alle funzioni e competenze della Commissione Provinciale per il collocamento obbligatorio.
In tale Commissione è garantita la presenza dei rappresentanti delle categorie interessate.
L'articolo 6 della nuova Legge (68/99) istituisce un organismo (Comitato Tecnico) composto da funzionari ed esperti del settore sociale medico-legale ed organismi istituzionali di cui all'articolo 4 D.L. 59/97 con particolare riferimento alla materia dell'inabilità.
Tale Comitato Tecnico ha i seguenti compiti:
- Valutare la relativa capacità lavorativa.
- Definire strumenti e prestazioni atti all'inserimento dell'invalido.
- Predisporre controlli periodici sulla permanenza delle condizioni d'inabilità.
COMUNICATO DI AGGIORNAMENTO LEGALE
OGGETTO: Detrazioni fiscali per figli disabili a carico
In questi ultimi mesi abbiamo ricevuto segnalazioni sulla inesatta interpretazione della normativa fiscale da parte di alcuni C.A.F. rispetto al concetto di "fiscalmente a carico".
La legge finanziaria per il 2002, i cui effetti incidono sulla dichiarazione dei redditi da presentare quest'anno, ha infatti introdotto una particolare detrazione di 774,69 euro nel caso si abbia fiscalmente a carico un figlio disabile (riconosciuto in situazione di handicap ai sensi della Legge 104).
Questa detrazione, a differenza delle detrazioni previste per i figli a carico non in situazione di handicap, prescinde dall'ammontare del reddito complessivo, rimanendo però condizionata al fatto che il disabile sia fiscalmente a carico
Per essere ritenuto fiscalmente a carico del familiare, il disabile non deve avere percepito nel corso del 2002 un reddito complessivo annuo superiore a 2840,51 euro.
Senonché vi sono dei Caf che - ai fini del superamento o meno del limite dei 2840,51 euro hanno sostenuto si debba tenere conto della pensione di inabilità.
Dopo aver esaminato la normativa ed essermi consultato con un dirigente responsabile della Direzione Regionale della Lombardia, nonché dopo aver preso contatto con il responsabile generale di uno di questi Caf, è emerso chiaramente che si è trattato di un errore.
Infatti le pensioni di inabilità, essendo delle provvidenze puramente assistenziali (come ad es. l'indennità di accompagnamento), sono considerate esenti dall'Irpef, e pertanto non possono essere prese in considerazione per stabilire se il disabile sia o meno fiscalmente a carico.
Questa regola è stata peraltro espressamente evidenziata nel libretto "Guida alle agevolazioni fiscali per i disabili" redatto dalla Agenzia delle Entrate (pag. 9 paragrafo 7), consultabile anche sul sito: www.agenziaentrate.it/servizi/assistenza_domicilio/guida.pdf Rimanendo a disposizione per eventuali chiarimenti colgo l?occasione per porgerVi i migliori saluti.
SERVIZIO LEGALE:
Dott. Gaetano De Luca
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